Art. 62.
(Ricorso avverso le decisioni del consiglio nazionale).

      1. Le decisioni del consiglio del collegio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo professionale o nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio regionale che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.
      2. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, dalla parte interessata, dal consiglio del collegio regionale o nazionale, dai procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.
      3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante è integrato da due periti agrari. Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede

 

Pag. 43

il collegio regionale dei periti agrari, e per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte di appello del distretto, quattro periti agrari, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nell'albo del collegio regionale, che siano cittadini italiani di età non inferiore ai venticinque anni, di incensurata condotta ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.
      4. Il tribunale e la corte di appello deliberano in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e le parti interessate.
      5. Il ricorso per cassazione può essere proposto anche dal procuratore generale presso la corte di appello entro il termine di sessanta giorni. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.