1. Le decisioni del consiglio del collegio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo professionale o nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio regionale che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.
2. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, dalla parte interessata, dal consiglio del collegio regionale o nazionale, dai procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.
3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante è integrato da due periti agrari. Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede